MARCIANO di Scala

Studio Legale Matrimoniale Civile-Canonico e Penale

Annullamenti alla Sacra Rota 
Separazioni - Divorzi
Delibazione Sentenze Ecclesiastiche 
Modifica Patti Economici 
Mediazione - Pianificazione delle questioni relative al mantenimento
Diritto Penale di Famiglia
Trust e Pianificazione del Patrimonio di Famiglia
Lo Studio Legale
Lo Studio Legale MARCIANO di Scala ha sede principale in Campania e nel Lazio, ma opera su tutto il territorio nazionale e internazionale. Gli Avvocati che contribuiscono ad accrescere questa realtà multidisciplinare possiedono specifiche competenze in materia di Diritto Canonico, Diritto Civile e Civile di Famiglia, Diritto Penale e Penale di Famiglia.

Diritto di Famiglia
É il settore principale dello Studio. Si presta assistenza giudiziale e stragiudiziale per separazioni,...
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I PROFESSIONISTI
Avv. Fabrizio Marciano di Scala
Avvocato Rotale - Avvocato Cassazionista
Laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, consegue poi il Diploma di Specializzazione in Diritto e Procedura Penale presso il medesimo Ateneo.
È iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Napoli dal 1991 e patrocina in Cassazione dal 2003. È giornalista pubblicista.
È laureato altresì in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense.
Concluso il triennio presso lo Studio Rotale con il superamento dell’esame finale, è Avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana dal gennaio del 1995, nonché Avvocato dello Stato della Città del Vaticano. È iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’ULSA (Ufficio Lavoro Sede Apostolica).
Avv. Federica Marciano di Scala
Avvocato Rotale – Avvocato Civilista
Laureata in Giurisprudenza all′Università Parthenope di Napoli, con tesi in Diritto Privato "I contratti nella crisi coniugale". Consegue inoltre la Laurea in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense, con tesi in Diritto Patrimoniale Canonico "Pie Fondazioni e CharitableTrust".
Superato l′esame di abilitazione all′esercizio della Professione Forense, è iscritta all′Ordine degli Avvocati di Napoli. Concluso il triennio presso lo Studio Rotale con il superamento dell′esame finale, è Avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana, nonché Avvocato dello Stato della Città del Vaticano. Ha conseguito, nel marzo 2016, il Diploma Super Rato e non consummato, presso il Tribunale Apostolico nella Rota Romana. Nel maggio, 2023, a seguito della frequentazione del corso biennale e del superamento dei relativi esami, ha conseguito il Diploma in Prassi Amministrativa Canonica, presso il Dicastero per il Clero.
É iscritta all′Albo degli Avvocati dell′ULSA (Ufficio Lavoro Sede Apostolica). Patrocina in foro Civile e Ecclesiastico.
Avv. Nicoletta Olivieri
Avvocato Penalista
Laureata in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, consegue poi il Diploma di Specializzazione in Diritto e Procedura Penale presso il medesimo Ateneo.
È iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Napoli dal 1991, con attività prioritaria in Diritto Penale di famiglia e in Diritto Minorile, oltre che nella consulenza per la pianificazione patrimoniale in ambito dei conflitti familiari.
Avv. Carlotta Marciano di Scala
Avvocato Civilista e Contrattualistica
Si laurea con lode presso l’Università Parthenope di Napoli, con tesi in Diritto Civile: “Il Contratto di rendita vitalizia”. Conclude, in concomitanza alla pratica forense, il Tirocinio presso il Tribunale di Napoli, cui veniva ammessa per meriti universitari (ex art. 73 dl 69/2013), in affiancamento a Sezione Giudiziaria. Ha svolto corsi di perfezionamento in materia di Diritto Civile e Penale, nonché un corso di formazione in Diritto Bancario.
È iscritta all’Ordine degli Avvocati di Napoli.
ATTIVITÀ
"Annullamento alla Sacra Rota" del Matrimonio
Quando si parla di “annullamento alla Sacra Rota” si è soliti utilizzare un’espressione non esatta; corretto è dire dichiarazione di nullità.
Secondo l’indiscutibile principio di Diritto Divino riguardo alla indissolubilità del vincolo matrimoniale, il Tribunale della Chiesa non ha il potere di annullare un matrimonio religioso, oppure di dichiaralo inefficace; potrà invece dichiararlo nullo in origine, cioè come se mai fosse stato celebrato.
Una volta che si verificano le cause di nullità prescritte dal Diritto Canonico, il Tribunale della Chiesa riconosce la nullità del matrimonio cui esse cause si riferiscono e per l’effetto cesseranno per le parti – non più coniugi – i diritti e obblighi contratti.


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Delibazione Sentenze Ecclesiastiche
In applicazione dell’Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 1984 (art. 8, n. 2 dell’Accordo di revisione del Concordato, con legge 121 del 1985), modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929, sono assoggettate a questa procedura le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico. In virtù di tali accordi, la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario – riferita a quei matrimoni celebrati in forma canonica, cui sia seguita una trascrizione ai fini civili – può acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana, previa istanza di delibazione.
Il procedimento di riconoscimento ed efficacia delle sentenze canoniche dichiarative la nullità matrimoniale nell’ambito statuale si svolge dinanzi alla Corte di Appello territorialmente competente e deve accertarsi che il procedimento ecclesiastico si sia svolto con le regole del contraddittorio e che la sentenza in oggetto non sia contraria ai principi di ordine pubblico.
Separazione dei coniugi
La separazione legale è il provvedimento con cui il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati e stabilisce le condizioni per l’affidamento dei figli minori, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale corresponsione di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge in favore dell’altro e dei figli.
Esistono due tipi di separazione legale, quella consensuale, in cui i coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e la omologhi con un decreto, e quella giudiziale, in cui invece questo accordo non c’è ed è il Tribunale che decide le condizioni della separazione, dopo gli opportuni accertamenti istruttori.
Con il decreto legge 12.09.2014 n. 132, convertito nella legge 10.11.2014 n. 162, all’art. 12 del capo III, sono state introdotte novità riguardanti la separazione consensuale, per cui i coniugi che arrivano ad una separazione consensuale possono scegliere, in alternativa alla domanda (ricorso) congiunta  al Tribunale, di intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, per stabilire le condizioni della separazione; l’atto redatto va presentato alla Procura della Repubblica Affari civili competente, per ottenere in pochi giorni il nulla osta oppure l’autorizzazione (quest’ultima in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5.02.1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti) alla trascrizione i coniugi possono optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza.
Divorzio
Il divorzio in Italia è regolato dalla Legge 898/1970, che lo ha introdotto, successivamente modificata dalla Legge n. 74/1987.
Nella legge italiana il divorzio è chiamato scioglimento del matrimonio e, nel caso di matrimonio religioso (concordatario), cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Una particolarità del sistema giuridico italiano è che, salvo rare eccezioni - il caso ad es. di matrimonio non consumato - il divorzio non può essere ottenuto direttamente con il relativo procedimento giudiziario, ma deve di solito essere preceduto da un periodo di separazione coniugale (un anno in caso di separazione giudiziale, sei mesi in caso di separazione consensuale), oggetto di una precedente procedura, dimodoché il procedimento diventa doppio a distanza di qualche mese o anno. Al procedimento la legge ha voluto attribuire una particolare solennità, atteso che l’udienza di comparizione dei coniugi deve tenersi davanti al presidente del Tribunale.
Dal 2014, per il divorzio, come anche per la separazione, su domanda congiunta non è più necessario rivolgersi al tribunale. Sarà possibile intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, per stabilire le condizioni del divorzio l’atto redatto va presentato alla Procura della Repubblica Affari civili competente, per ottenere in pochi giorni il nulla osta oppure l’autorizzazione (quest’ultima in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5.02.1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti) alla trascrizione i coniugi possono optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza.
Modifica delle condizioni nella separazione e nel divorzio
Le statuizioni personali e/o economiche contenute in un decreto o in una sentenza di separazione o di divorzio possono essere modificate o revocate, con il sopraggiungere di nuove circostanze. 
L’istanza da proporre al Tribunale può essere sia congiunta che di una sola delle due parti. 
La modifica riguarda le questioni di natura sia personale che patrimoniale. Le prime attengono alla tutela dei figli; le seconde attengono alla determinazione o quantificazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge e/o per i figli, oltre ed eventuali connesse questioni legate alla assegnazione della dimora, in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di disabilità.
Per la modifica delle condizioni, le parti congiuntamente possono scegliere di avvalersi anche della negoziazione assistita, ai sensi della legge del 10.11.2014 n. 162; procedura più snella ed efficace con l'assistenza degli avvocati.
Diritto Penale di famiglia
Lo Studio tratta la tutela penale della famiglia.
Le molteplici fattispecie di cui ai delitti contro la famiglia, sono contenuti nel titolo XI del libro II del codice penale, suddiviso nei suoi in 4 capi; delitti contro: il matrimonio (capo I, articoli 556, 565); la morale familiare (capo II, articoli 564, 565); lo stato di famiglia (capo III, articoli 566, 569); l’assistenza familiare (capo IV, articoli 570, 574).
Trust e Pianificazione del patrimonio di famiglia
Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone; ha la sua fonte regolatrice della legge del 16 ottobre 1989 n. 364, dal titolo “ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all’Aia il 1luglio 1985, in vigore in Italia dal 1 gennaio 1992”.
Con il Trust un soggetto (disponente) vincola un diritto o un patrimonio a favore di uno o più determinati soggetti (beneficiari, affidandone la gestione ad un amministratore (Trustee) che è un soggetto fiduciario. L’istituto, nient’altro che un contratto, realizza la piena separazione dalla sfera giuridica del disponente dal patrimonio conferito, attuando una tutela a garanzia del patrimonio stesso; permette di strutturare in vario modo “posizioni giuridiche” basate su legami fiduciari.
Il Trust, in altre parole, prevede l’obbligo legale imposto a una persona, chiamata trustee, di occuparsi del patrimonio del trust a beneficio di un’altra persona o di un numero di persone chiamato beneficiario o beneficiari.
La legge sul “dopo di noi” n. 112/2016, che tutela sotto molteplici aspetti la posizione di soggetti portatori di disabilità grave, orienta lo scopo del trust a garanzia dei soggetti fragili, facendo sì appunto che il Trustee amministri le cure, gli interessi e tutta la più ampia protezione insomma, mediante un progetto dai contenuti efficienti per un servizio meticoloso nel rispetto appunto delle esigenze delle persone con fragilità; in una logica assistenzialistica a proiezione futura, quale alternativa goduta in costanza di vita dei congiunti estinti.
"Annullamento Matrimoni SACRA ROTA"
Lo Studio, da trent’anni, offre attività di consulenza e di assistenza specialistiche nell’ambito del Diritto Canonico, prestando particolare attenzione alle procedure di Nullità Matrimoniale presso tutti i Tribunali Ecclesiastici, nonché presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.
La peculiare esperienza canonistica maturata sul campo, che richiede l’iscrizione ad un Albo di Avvocati specifico, ci ha consentito di sviluppare una spiccata sensibilità per le esigenze della Persona, interpretandone...
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Il presente sito non ha pretese “editoriali”, né ha fini di pubblicità dello Studio e/o dei suoi Componenti. Esso persegue finalità informativa in ossequio alla Delibera 17/07/99 del C.N.F. e dell’art. 17 del Codice Deontologico Forense, oltre che del Codice Deontologico degli Avvocati Europei. Le informazioni, i materiali e le notizie contenuti nel sito non potranno essere assimilati a prestazioni di consulenza professionale o legale.
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